Ecco una serie di informazioni utili che ti permettono di risolvere velocemente alcune situazioni che ti si possono presentare:

Cosa devo fare se cambio residenza?
In caso di cambio di residenza, è importante darne comunicazione al piú presto all’agenzia, telefonando al numero 02.5510638, oppure scrivendo un’e-mail a info@assiboato.it. I nostri consulenti provvederanno a calcolare l'eventuale nuovo premio (potresti avere diritto a un rimborso oppure potresti dover pagare un'integrazione) e a informarti sui documenti da inoltrare per attestare l'avvenuto cambio di residenza. Attenzione: in mancanza della notifica di variazione di residenza potresti perdere, parzialmente o totalmente, il diritto all’indennizzo in caso di sinistro, ovvero la compagnia assicurativa potrá esercitare il diritto di rivalsa (ai sensi del comma 2 dell'art. 144 del D.Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209).

Cosa devo fare se modifico i recapiti telefonici e e-mail?
Nel caso in cui durante l'anno dovessero variare i tuoi numeri telefonici o l'indirizzo e-mail, puoi comunicarlo all’agenzia, telefonando al numero 02.5510638, inviando un fax al numero 02.55194796 oppure scrivendo all’indirizzo info@assiboato.it. Solo in questo modo saremo in grado di contattarti per qualsiasi comunicazione relativa alle scadenze, alla tua posizione assicurativa e al tuo rapporto con noi.

Cosa devo fare in caso di sinistro?
In caso di un sinistro contatta nel più breve tempo possibile l’agenzia al numero 02.5510638. I nostri consulenti sono a tua completa disposizione per fornirti tutte le informazioni utili sui documenti da produrre, procedure da seguire e tempi previsti. Inoltre, puoi tenerti aggiornato sullo stato del tuo sinistro e consultare gli eventuali sinistri già chiusi, contattando l’agenzia o scaricando gli appositi moduli dal nostro sito.

Cosa devo fare se vendo o demolisco il veicolo assicurato?
In caso di vendita o demolizione del veicolo assicurato, devi chiamarci al numero 02.5510638 e, come disposto dalla disciplina vigente in materia e dalle condizioni contrattuali,scegliere necessariamente fra una delle seguenti opzioni:
- per trasferire la polizza su un nuovo veicolo di tua proprietà (prima immatricolazione o reimmatricolazione di un usato): fornisci tutti i dati del nuovo veicolo, noi provvederemo a calcolare per te il nuovo premio chiedendoti solo i documenti strettamente necessari all'emissione della polizza;
- per cedere la polizza al nuovo proprietario;
- per interrompere la polizza per cessato rischio: in questo caso avrai diritto al rimborso del premio residuo, ma non a ricevere l'attestato di rischio. Se sei interessato, invece, a conservare la classe di merito della polizza, puoi richiedere la sospensione del contratto.
In ogni caso, ricorda che sei tenuto a restituire i tagliandi assicurativi in vigore.

Cosa devo fare se mi rubano il veicolo assicurato?
Nel caso di furto del veicolo assicurato, indipendentemente dalla presenza in polizza della garanzia Furto e Incendio, chiama subito l’agenzia al numero 02.5510638, trasmettendo via fax al più presto copia della denuncia presentata alle Autorità competenti. I nostri consulenti ti forniranno tutte le informazione utili circa il tuo rapporto assicurativo. Ricorda, inoltre, che devi riconsegnare entrambi i mazzi di chiavi della vettura e recarti, dopo 40 giorni dalla data del furto, al PRA per:
- comunicare la perdita di possesso;
- richiedere l’estratto cronologico dell’autovettura con l’indicazione della perdita di possesso.

Cosa succede se si verifica un sinistro provocato da una persona con età inferiore ai 26 anni non indicata in Polizza?
Se al momento del sinistro alla guida del veicolo c'è un conducente di etá inferiore a 26 anni non indicato sulla Scheda di Polizza, la compagnia assicurativa, relativamente alla garanzia Responsabilitá Civile ed ai sensi dell’art 144 D.Lgs 209/2005, eserciterá il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilitá di eccezioni contrattuali. La compagnia assicurativa non eserciterá il diritto di rivalsa nel caso in cui il veicolo al momento del sinistro, sia guidato per ragioni di servizio da un addetto preposto alla custodia o riparazione del veicolo stesso, e nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilitá del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante, oppure in caso di stato di necessitá adeguatamente documentato.

Cosa devo fare per avere un duplicato di contrassegno e certificato che non sono piú in mio possesso?
Se il Certificato o il Contrassegno si sono accidentalmente deteriorati o comunque sono venuti a mancare, la compagnia assicurativa rilascia un duplicato su richiesta scritta del Contraente di Polizza. Se la perdita del Certificato o del Contrassegno invece è dovuta a furto o a smarrimento, l'Assicurato deve inviare tramite fax al numero 02. 55194796, o via e-mail all’indirizzo info@assiboato.it copia della denuncia effettuata presso le Autorità competenti.

Posso sospendere la mia polizza di assicurazione auto?
Per le polizze auto, è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto. La scadenza sarà prorogata per un periodo pari a quello di sospensione, solo se questo ha avuto una durata minima di 3 mesi.
La sospensione delle garanzie può avere la durata massima di un anno, dopo tale termine il contratto s’intende risolto.
Per quanto riguarda le polizze motociclo e ciclomotore non è attualmente prevista la sospensione delle garanzie in corso di contratto.

Ho venduto/rottamato la mia auto: posso chiudere il contratto?
A seguito della vendita/rottamazione del veicolo assicurato è possibile richiedere la chiusura del contratto ottenendo il rimborso della parte di premio della RCAuto (Responsabilità Civile Auto) per il periodo di rischio non corso, ossia per il periodo non goduto, al netto dell’imposta e del contributo SSN.
Tale disposizione si applica anche nei casi in cui il veicolo venga consegnato in conto vendita, distrutto, demolito, esportato definitivamente all’estero o ritirato dalla pubblica circolazione.